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Rimborsi spese

In Evidenza

RIMBORSI SPESE E ANTICIPAZIONI
(A seguito dell'art. 83 commi 28-bis, ter, quater e quinquies del D.L. 112 25/06/2008 e convertito dalla L. 6/08/2008 n.133)

SOGGETTI

Tipologia anticipazione

Documenti rientranti nel tipo di anticipazione

Aspetti Contabili

IVA

Imposte Dirette

PROFESSIONISTI E ARTISTI

Anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente

La spesa sostenuta viene indicata tra i crediti v/clienti nella voce anticipazioni dello stato patrimoniale, verrà stornata al momento dell’emissione della fattura

La spesa sostenuta viene indicata tra i crediti v/clienti nella voce anticipazioni dello stato patrimoniale, verrà stornata al momento dell’emissione della fattura

Escluso art. 15 /3 D.P.R. 633/72

L’Anticipo genera un credito

L’addebito al cliente in fattura non è sogg a R.A. e storna il credito

Spese a Forfait

Spese documentate effettuate in nome proprio e le indennità, da addebitare al cliente.

La spesa sostenuta andrà riportata a costo , mentre l’addebito al cliente andrà a determinare un ricavo

Acquisto: IVA detraibile nei limiti della normativa fiscale per ogni categoria di spesa

Vendita:
IVA imponibile

Costi: deducibili nei limiti della normativa fiscale per ogni categoria di spesa

Ricavi imponibili, all’atto dell’emissione della fattura andrà applicata anche la Ritenuta d’acconto

Ristoranti e Alberghi

Spese documentate CON FATTURA, intestate al PROFESSIONISTA e al CLIENTE

La spesa sostenuta andrà riportata a costo , mentre l’addebito al cliente andrà a determinare un ricavo, in fattura verrà indicato come “ riaddebito spese imponibili”.

Acquisto: IVA detraibile 100%

Vendita:
IVA imponibile

Costi: deducibile al 75% entro il limite del 2% dell’ammontare dei compensi del periodo.

Ricavi
imponibili, all’atto dell’emissione della fattura andrà applicata anche la Ritenuta d’acconto

IMPRESE

Anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente

Spese documentate, che riportano l’intestazione del Cliente o che non riportano alcuna intestazione ma che dovranno essere addebitate al cliente (es. raccomandate, marche, francobolli)

La spesa sostenuta viene indicata tra i crediti v/clienti nella voce anticipazioni dello stato patrimoniale, verrà stornata al momento dell’emissione della fattura

Escluso art. 15/3 D.P.R. 633/72

L’Anticipo genera un credito

L’addebito al cliente in fattura non è sogg a R.A. e storna il credito

Spese a Forfait

Spese documentate effettuate in nome proprio e le indennità, da addebitare al cliente.

La spesa sostenuta andrà riportata a costo , mentre l’addebito al cliente andrà a determinare un ricavo

Acquisto: IVA detraibile nei limiti della normativa fiscale per ogni categoria di spesa

Vendita: IVA imponibile

Costi: deducibili nei limiti della normativa fiscale per ogni categoria di spesa

Ricavi imponibili

Ristoranti e Alberghi

Spese documentate CON FATTURA, intestate all’IMPRESA e al CLIENTE

La spesa sostenuta andrà riportata a costo , mentre l’addebito al cliente andrà a determinare un ricavo, in fattura verrà indicato come “ riaddebito spese imponibili”.

Acquisto: IVA detraibile 100%

Vendita: IVA imponibile

Costi: deducibile al 75%.

Ricavi imponibili.

COLLABORATORI e DIPENDENTI








Per il rimborso spese dei dipendenti o collaboratori a progetto, è necessario stabilire il luogo e la tipologia del rimborso spese.

SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE EFFETTUATE NEL COMUNE DI LAVORO

per tutte le tipologie di spesa, il rimborso è imponibile soggetto quindi a imposte e contributi

SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE EFFETTUATE FUORI DAL COMUNE

RIMBORSO FORFETTARIO IN CIFRA FISSA (diaria di trasferta giornaliera)


Tale rimborso viene stabilito in cifra fissa, € 46,48 per le trasferte in Italia e € 77,47 per le trasferte all’estero, non vi è obbligo di rendiconto e in aggiunta possono essere rimborsate in esenzione anche le spese di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica purchè si seguano le tabelli ACI. In questo caso le spese non sono imponibili

RIMBORSO ANALITICO a “piè di lista”

Comporta per il lavoratore la predisposizione di una distinta analitica delle spese sostenute con documentazione a supporto (spese di viaggio, vitto, alloggio). In questo caso le spese non sono imponibili.

RIMBORSO MISTO



Si ha rimborso misto quando vengono previste sia l’indennità forfettaria che un rimborso analitico delle spese a fronte di rendiconto e documentazione. In presenza di spese di vitto e alloggio o di vitto o di alloggio rimborsate analiticamente viene ridotta l’entità dell’indennità di trasferta forfettaria giornaliera erogabile in esenzione. in tale evenienza i limiti delle franchigie giornaliere di Euro 46,48 e 77,47 sono ridotte di 1/3 nell'ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto e alloggio e di vitto e alloggio fornito gratuitamente . Pertanto le spese documentate non sono imponibili mentre la parte eccedente le franchigie è da considerarsi imponibile.

INDENNITA’ GENERICA

Si tratta delle indennità previste contrattualmente come retribuzione aggiuntiva che vengono erogate, genericamente per tutte le trasferte entro e fuori il territorio comunale, senza obbligo di specifico incarico o rendiconto. Esse costituiscono a tutti gli effetti retribuzione imponibile a fini fiscali e previdenziali.

PER L’IMPESA
In capo all'impresa committente il trattamento delle erogazioni dipende dalla modalità tecnica con cui è stato effettuato il rimborso spese.
Le somme erogate mediante rimborso analitico a piè di lista sono deducibili fino al limite giornaliero di:

  • Euro 180,76 per le trasferte in Italia
  • Euro 258,23 per le trasferte all'estero.


Rimborso forfetario e rimborso "misto": nessun limite di deduzione dal reddito di impresa.
Rimborso chilometrico per utilizzo auto propria da parte del dipendente: sarà deducibile in misura non eccedente il valore fissato dalle tariffe ACI relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina o 20 se diesel.
Ai fini
Irap si sottolinea che valgono le stesse regole del Tuir appena indicate, con la precisazione però che:

  • Non è deducibile l'indennità forfetaria di trasferta;
  • Non è deducibile l'indennità chilometrica (tariffa ACI).

Studio Cremonesi - Villa, via Tellini E. n.7, 20155 Milano (MI) Tel.: 02/33609957 - 02/34599551 Fax.: 02/34930067, C.F. e P.I.: 03838750960 | admin@studiocv.it

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