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Reverse Charge

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REVERSE CHARGE

Con la legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto il regime del reverse charge (inversione contabile, in materia di IVA nel settore dell’edilizia.

Tale meccanismo attribuisce la qualità di dibitore di imposta al soggetto passivo (committente) nei cui confronti siano effettuate particolari tipologie di prestazioni.

Il principio è quello di contrastare alcuni fenomeni fraudolenti verificatisi nel settore dell’edilizia che avvengono mediante la creazione di piccole imprese che realizzano opere edilizie fatturate con IVA successivamente non versata all’Erario, fermo restando il diritto del committente a portare in detrazione l’imposta pagata al fornitore.

Come funziona il reverse charge?

Per i motivi sopra citati , il meccanismo del reverse charge dovrebbe impedire a monte tali frodi, essendo caratterizzato dai seguenti comportamenti:

  • Il prestatore, emetterà fattura senza addebitare l’imposta
  • Il destinatario entro 15 giorni dal ricevimento della fattura , integrerà con l’indicazione dell’aliquota IVA , la fattura ricevuta e la registrerà nel registro vendite, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura verrà poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta medesima.

L’inversione contabile trova applicazione laddove si presentano due aspetti fondamentali:

  1. Aspetto soggettivo

Il regime va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia ponendosi quali appaltatori o a loro volta subappaltatori in relazione alla realizzazione dell’intervento, il regime non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forma di contratti d’appalto nei confronti di imprese di costruzioni o di ristrutturazione.

Pertanto il nuovo sistema del reverse charge trova applicazione solamente in presenza di una catena di tre o più soggetti


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  1. Aspetto oggettivo

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E, ha precisato che:

  • I servizi resi ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazioni d’opera (esclusa quella intellettuale);
  • Devono ritenersi escluse le forniture con posa in opera (trattandosi di cessioni di beni con prestazione accessoria e non di prestazioni di servizi);
  • Occorre fare riferimento alle attività indicate nella sezione F (costruzioni) della tabella ATECO per l’individuazione, sulla base di criteri oggettivi, delle prestazioni riconducibili al settore edile per le quali deve essere adottato il sistema del reverse charge;
  • il reverse charge trova applicazione anche nel caso in cui i subappaltatori svolgano, anche in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai suddetti codici Atecofin, tranne, come già detto, nel caso di prestatori in regime di franchigia (ovviamente l’obbligo attiene alle sole prestazioni rese nell’ambito delle medesime attività della sezione F).

SEZIONE F ATECOFIN 2007

41.10.00 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie

42.21.00 - Costruzione opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica attività per l’energia elettrica e le telecomunicaz.

42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche

42.99.01 – Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione

42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43.11.00 – Demolizione

43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni

43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)

43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione)

43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste

degli aeroporti (compresa manutenzione e riparazione)

43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria ( compresa manutenzione e

riparazione) in edifici o in altre opere

43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (compresa manutenzione e riparazione)

43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (compresa manutenzione e riparazione)

43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (compresa manut. e ripar.)

43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (compresa manut. e ripar.)

43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

43.31.00 - Intonacatura e stuccatura

43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

43.91.00 - Realizzazione di coperture

43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

I chiarimenti ad oggi forniti dall’Agenzia delle Entrate, consentono di sintetizzare in quattro punti il sistema di funzionamento del reverse charge, come di seguito elencato:

  1. deve trattarsi di interventi caratterizzati dalla presenza di 3 o più soggetti;
  2. si applica solo nei rapporti fra subappaltatori ed appaltatori (o altri subappaltatori) e mai fra appaltatore e committente principale;
  3. sia il prestatore (subappaltatore) che il suo committente (appaltatore so subappaltatore) devono svolgere una prestazione riconducibile alle attività della sezione F;
  4. deve trattarsi di contratto d’appalto o d’opera (sono esclusi i contratto d’opera intellettuale e le forniture con posa in opera).

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE


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