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Il nostro Settimanale

dai ritagli di quotidiani





del 15 dicembre 2011

Il Sito


Il nostro sito, offre la possibilità alla clientela di visionare in qualsiasi momento, tramite l'accesso all'area riservata, le proprie dichiarazioni dei redditi, di reperire documentazione utile allo svolgimento della propria attività e di conoscere le principali novità fiscali grazie alle circolari mensili pubblicate.

Fisco:

EMENDAMENTI MANOVRA “MONTI”


Il Sole 24Ore
15.12.2011 p. 1-2

Imu


·Anticipata dal 2014 al 2012 l’Imu, con un prelievo sulla “prima casa” del 4 per mille e del 7,60 per mille sulla seconda abitazione.
·Prevista, inoltre, la rivalutazione delle rendite catastali fino al 60%.


Sconto Imu


·Dalla nuova imposta municipale per gli immobili (Imu) potrà essere detratta una quota per ogni figlio residente con età inferiore a 26 anni.
·Per ogni figlio si ha diritto a 50 euro di detrazione, che va ad aggiungersi ai 200 euro già previsti in detrazione per la prima casa.


Garanzia dello Stato alle banche

·Autorizzata, fino al 30.06.2012, la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da 3 mesi fino a 5 anni o, a partire dal 1.01.12012, a 7 anni per le obbligazioni bancarie garantite.


Carburanti

·Da settembre 2012 le aliquote Iva aumenteranno dal 21% al 23% e dal 10% all'11%.
·Dal 1.01.2012 l'accisa sulla benzina passerà da 622 millesimi per litro a 704,2 millesimi per litro. Aumenti anche per il gasolio per autotrazione.


Previdenza

·Prevista l’estensione generalizzata del metodo contributivo, con aumento dell'età di vecchiaia per le donne del settore privato (dal 2012 andranno in pensione a 62 anni) e abolizione delle finestre mobili (e assorbimento di questi periodi nell'età effettiva di pensionamento).
·Penalizzazioni sulle pensioni di anzianità: ai trattamenti anticipati si potrà accedere solo con 42 anni e un mese di contribuzione per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne (a prescindere dall'età).


Liberalizzazioni

·Prevista la liberalizzazione, per i negozi, degli orari di apertura, non più vincolati alle sole località turistiche o città d'arte. Si stabilisce, inoltre, che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali.


Segreto
bancario

·Confermata la cancellazione definitiva del segreto bancario, nonché il regime di emersione con il tutoraggio.


Agevolazioni fiscali alle imprese

·Prevista la totale deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro, ai fini Ires e Irpef.
·Per i soggetti passivi dell'Ires è introdotta, inoltre, la riduzione dell'onere tributario connesso alla remunerazione ordinaria del capitale reinvestito (Ace.)


Imposte
di bollo

·L'imposta di bollo è dovuta su tutti i prodotti finanziari, anche se non soggetti a deposito (titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni). Sono esclusi, invece, i fondi pensione e i fondi sanitari.


Bollo
conti correnti

·Eliminato il bollo da 34,20 euro sugli estratti conto annuali, sia postali che bancari, per i conti con giacenze medie inferiori a 5.000 euro. Al di sopra di quella soglia il bollo resterà a 34,20 euro.
·Viene elevato da 73,80 euro a 100 euro l’imposta di bollo per le persone diverse da quelle fisiche.


Mini Robin tax

·Istituita un’imposta dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012, che aumenterà dal 2013 al 1,50 per mille, sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
·Chi possiede case all’estero dovrà pagare un’imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili.


Fondo di garanzia Pmi

·Stanziati 300 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le Pmi. Ridotto, inoltre, dall’8% al 6% il valore minimo di accantonamento come coefficiente di rischio.


Limite € 1.000 per i contanti

·L'uso del contante scende a 1.000 euro


Accertamento

·Per i contribuenti congrui rispetto agli studi di settore sono preclusi gli accertamenti fondati su presunzioni semplici e sono ridotti di un anno i termini di decadenza dell'accertamento.
·La franchigia per far scattare il redditometro sale a un terzo.


Rivalutazione delle pensioni

·Sale da due a tre volte il minimo Inps (da 936 a 1.400 euro) la soglia entro la quale gli assegni previdenziali saranno rivalutati al tasso di inflazione 100% nel gennaio 2012 e fino a tutto il 2013.
·Attenuato l’impatto della riforma previdenziale sui nati nel 1952 e sulle donne.


Frenata sui farmaci

·Non sarà liberalizzata la vendita dei farmaci di fascia C (con ricetta medica).


Professioni

·Si allontana l’abolizione degli ordini professionali


Conti e titoli


·Nel 2013 è abolito il tetto di 1.200 euro per il bollo per comunicazioni su prodotti e strumenti finanziari.
·Non è previsto il bollo per conti correnti di persone fisiche al di sotto di 5.000 euro.
·Aumento di 26,20 euro per conti intestati a società.


Carte di
credito

·La commissione applicata agli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non potrà superare l’1,50%.


Sconfinamenti

·I contratti di apertura di credito possono prevedere solo una commissione dello 0,50% per trimestre della somma messa a disposizione.
·Per gli sconfinamenti si prevede una commissione fissa, commisurata ai costi.


Divieto di
incarichi

·È allo studio l’introduzione del divieto di ricoprire doppi incarichi nei Cda di banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio, qualora si rappresentino aziende concorrenti.
·I titolari possono procedere all’opzione entro 90 giorni dalla nomina.
·Decorso il termine, scatta la decadenza da entrambe le cariche.


Capitali e
immobili
scudati

·L’imposta sui capitali scudati negli ultimi anni e detenuti all’estero sale all’1,35% per il 2013, mentre resta all’1% con riferimento al 2012.
·È prevista, inoltre, l’introduzione di un prelievo dello 0,76% sugli immobili detenuti all’estero. Sul provvedimento dovrà essere effettuato un esame di compatibilità da parte dell’Unione Europea.


Deduzione
Irap

·La deduzione integrale dal reddito di impresa o di lavoro autonomo dell’Irap calcolata sul costo del personale indeducibile si applicherà dal 2012 secondo il principio di cassa.
·Tale deduzione non sostituisce lo sconto forfettario del 10% già in vigore dal 2008, il quale resta in essere per coprire l’imposta sugli interessi passivi.


Aiuto alla crescita economica (Ace)

·L’incentivo alla capitalizzazione delle imprese è utilizzabile già in Unico 2012 per il periodo di imposta 2011. Per capitale proprio di partenza (rispetto al quale calcolare gli incrementi che danno diritto al beneficio) si deve intendere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
·L’incentivo si applica sin da subito e concorrono a determinarlo, nel primo anno di applicazione e per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare, i conferimenti in denaro operati nel corso del 2011 nonché gli utili che si accantonano a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.



RIMBORSI EX ART. 38 D.P.R. 602/1973
Imposte e tasse

Ris. Ag. Entrate 13.12.2011 n. 123/E

Il Sole 24Ore
14.12.2011
p. 38

·Con risoluzione n. 123/E del 22.04.2002 è stato chiarito che, in seguito alla soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso di cui all’art. 38 del Dpr n. 602/1973 spetta “all’ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa”. La predetta competenza è stata confermata dalla risoluzione n. 25/E del 30.01.2008. Tale interpretazione del citato art. 38 muove dal presupposto che il domicilio fiscale del contribuente, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, coincida con il domicilio fiscale dello stesso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce il versamento effettuato.
·In sostanza, l’ufficio competente a gestire l’accertamento e il controllo sull’annualità in causa (art. 31 Dpr n. 600/1973) è lo stesso che, in base dall’art. 38 del Dpr. 602/1973, è competente anche a ricevere e vagliare l’istanza di rimborso. Le istruzioni impartite con le risoluzioni n. 25/E/ 2008 e n. 123/E/2002 non sono, invece, riferibili alle differenti ipotesi in cui il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza di rimborso sia diverso dal domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento. In tal caso, l’ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso è individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso. Se il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di trasmetterla richiesta alla struttura avente competenza.


NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE


Ris. Ag.
Entrate 120/E/2011

Italia Oggi 13.12.2011 p. 30

Istituiti 41 nuovi codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. In particolare, i codici che vanno dal “900A” al “940A”utilizzati dai contribuenti nell’eventualità in cui il destinatario delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis, alle quali viene allegato il modello F24 precompilato, intenda pagare solamente una quota dell’importo complessivo richiesto con il codice tributo “9001”.


SPESOMETRO

Il Sole 24 Ore 10.12.2011 p. 33

·Scade il 2.01.2012 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le operazioni rilevanti ai fini Iva registrate nel corso del 2010, per importi, al netto dell'imposta, non inferiori a 25.000 euro. L’operazione presenta numerose criticità, fra le quali si segnala la difficile gestione delle note di accredito. Considerata la complessità della materia, è auspicabile una proroga dell’adempimento.
·Per quanto riguarda le operazioni superiori a 3.600 euro, quelle effettuate nei confronti di contribuenti privati non devono essere rilevate nello spesometro se il pagamento avviene con carte di credito, emesse da intermediari finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria. Ciò premesso, non è semplice appurare se la carta utilizzata dal cliente rientra in questa casistica.


AFFRANCAMENTO O RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Telefisco

Il Sole 24Ore 7.11.2011 p. 3-NT

·Circa la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate, le manovre estive offrono la possibilità di optare per l’affrancamento entro il 31.12.2011, conveniente qualora il plusvalore non superi il 20% del costo di acquisto.
·Entro il 30.06.2012 è invece possibile procedere alla rivalutazione (estesa anche ai terreni), consigliabile qualora i plusvalori siano superiori al 20% del costo di acquisto.


Recupero
imposta
sostitutiva

·La circolare dell’Agenzia delle Entrate 47/E/2011, sulla base del D.L. 70/2011, ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni sui medesimi beni.
·Nel provvedimento si precisa che la facoltà di procedere alla rivalutazione è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.



ACCONTI DI NOVEMBRE

Il Sole 24Ore 7.11.2011 p. 7- 10 NT

A fine novembre scade il termine per versare il secondo o unico acconto Irpef dovuto per l’anno in corso. L’adempimento non riguarda i contribuenti che nel 2010 non hanno prodotto alcun reddito e che non hanno presentato la dichiarazione, in quanto non obbligati, e coloro che nel 2011 prevedono di non avere alcun debito nei confronti dell’Erario. Non sono tenuti al versamento dell’acconto nemmeno gli eredi dei contribuenti deceduti tra l’1.01 e il 30.11.2011.


Cedolare secca

La scadenza del 30.11.2011 per gli acconti riguarda anche i soggetti che hanno deciso di applicare la cedolare secca sugli affitti con le seguenti modalità:
·i titolari di contratti che sono iniziati tra l’1.06 e il 31.10.2011 versano entro il 30.11.2011 l’acconto in rata unica, pari all’85% dell’imposta dovuta;
·i titolari di contratti iniziati entro il 31.05.2011 (così come quelli che a tale data risultavano già risolti o scaduti) devono versare la 2° rata, pari al 60% del dovuto per il 2011. La 1° rata, pari al 40% dell’imposta, doveva essere versata entro il 6.07.2011. Se l’acconto è inferiore a euro 257,52 può essere versato in rata unica entro il 30.11.
Non deve essere versato alcun acconto nel 2011 se l’importo della cedolare dovuta non supera euro 51,65 ovvero se il contratto ha decorrenza successiva al 31.10.2011.


FISCALITÀ DELLE PERDITE IRES

Circ. Ag. Entrate 6.12.2011 n. 53/E

Il Sole 24 Ore 8.12.2011 p. 37

·Le nuove regole che limitano il riporto delle perdite dei soggetti Ires all’80% del reddito imponibile dell’esercizio successivo sono efficaci a partire dal periodo d’imposta 2011. Per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le stesse regole scattano già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. La modificata disciplina, inoltre, si applica anche alle perdite maturate nei periodi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regime.
·Rientrano nelle riformulate regole solo le perdite che risultano dalla dichiarazione relativa al 2011: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, le perdite interessate sono quelle realizzate negli esercizi che vanno dal 2006 al 2010. Sono escluse quelle relative al 2005, non riportabili poiché è ormai scaduto il termine del limite dei 5 anni previsto dalla vecchia disciplina.


E-MAIL “CIVETTA” NON INVIATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Sole 24 Ore 8.12.2011 p. 39

L’Agenzia delle Entrate segnala dei tentativi di truffa messi in atto utilizzando illecitamente comunicazioni con il nome e il logo dell'Agenzia medesima. In particolare, le e.mail, inoltrate da un indirizzo civetta, invitano i contribuenti a scaricare e compilare moduli per ottenere rimborsi, richiedendo, tra le altre informazioni, anche i dati della carta di credito.


Diritto del Lavoro / Varie:

ORGANO DI CONTROLLO NELLE COOPERATIVE


Il Sole 24 Ore 8.12.2011 p. 39

Dal 2012, al fine di individuare la natura dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, si dovrà distinguere fra cooperative Spa e cooperative Srl.
·Le cooperative Spa, sia nell’ipotesi di adozione obbligatoria sia di adozione volontaria, nominano il collegio sindacale, fatta salva la possibilità, qualora i ricavi o il patrimonio netto sia inferiore a un milione di euro, che lo statuto preveda il “sindaco unico”, ai sensi dell’art. 2397. Tale facoltà non è ammessa per le cooperative bancarie o quotate. Se non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, né sono qualificate come Enti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.39/2010 (esempio: banche, intermediari finanziari del 107 T.U.B.), possono prevedere nello statuto che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale costituito da revisori legali iscritti nel registro. Se l'organo di controllo è assente, la cooperativa Spa deve nominare un revisore legale.
·Le cooperative Srl, sia in caso di attivazione obbligatoria sia facoltativa, nominano il sindaco unico e, se necessario, dovranno adeguare lo statuto. Non è chiaro se sia possibile la scelta per il collegio sindacale. Il sindaco unico, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, esercita anche la funzione di revisione legale. Se l'organo di controllo è assente, la cooperativa può (quindi nessun obbligo) nominare un revisore legale.


PERIODO TRANSITORIO NELL’APPRENDISTATO


Italia Oggi
9.12.11 p. 29

Per 6 mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole (fino al 25.04.2012), è possibile applicare la disciplina dell’apprendistato previgente al Testo Unico approvato dal D.L. 167/2011.



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