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Emissione fatture

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Termini di emissione fattura

in base all'art. 21 del DPR 26/10/1972 N.633, "per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota conto, parcella e simili"

La tempistica dell'emissione deve rispettare le seguenti regole:

- Per le cessioni di beni:

  • La fattura va emessa entro lo stesso giorno della cessione del bene.


  • Il comma 4 dell'art. 21 del DPR 633, prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo, qualora la consegna o spedizione dei beni, risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze. (fatturazione differita)


Qualora il bene, per svariati motivi venisse consegnato in più tranche, la fattura dovrà essere emessa al momento dell'ultima consegna, nel caso invece di acquisto di una partita di merci che venga consegnata in più tranche, anche nel caso di unica fornitura, occorrerà considerare effettuate le cessioni al momento di ogni singola consegna.


- Per le prestazioni di servizi:

  • La fattura va emessa entro lo stesso giorno del pagamento del corrispettivo







In tutti i casi la fattura può essere emessa anticipatamente rispetto al verificarsi dell'operazione.

La consegna della fattura può avvenire anche tramite trasmissione via fax o posta elettronica, purchè l'apparato sia collegato ad un supporto informatico, e conservare pertanto in formato elettronico la copia della fattura su disco fisso, garantento l'integrità del documento, la copia della fattura dovrà comuque essere archiviata da entrambe le parti su supporto cartaceo. (Risolluzione Agenzia delle Entrate n. 107 del 04/07/2001)


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