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Termini di emissione fattura
in base all'art. 21 del DPR 26/10/1972 N.633, "per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota conto, parcella e simili"
La tempistica dell'emissione deve rispettare le seguenti regole:
- Per le cessioni di beni:
Qualora il bene, per svariati motivi venisse consegnato in più tranche, la fattura dovrà essere emessa al momento dell'ultima consegna, nel caso invece di acquisto di una partita di merci che venga consegnata in più tranche, anche nel caso di unica fornitura, occorrerà considerare effettuate le cessioni al momento di ogni singola consegna.
- Per le prestazioni di servizi:
In tutti i casi la fattura può essere emessa anticipatamente rispetto al verificarsi dell'operazione.
La consegna della fattura può avvenire anche tramite trasmissione via fax o posta elettronica, purchè l'apparato sia collegato ad un supporto informatico, e conservare pertanto in formato elettronico la copia della fattura su disco fisso, garantento l'integrità del documento, la copia della fattura dovrà comuque essere archiviata da entrambe le parti su supporto cartaceo. (Risolluzione Agenzia delle Entrate n. 107 del 04/07/2001)
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