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Condomini ritenute 4%

In Evidenza

Ritenuta 4% dei condomini

QUANDO SI APPLICA


L’art. 1 comma 43, della Finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo in capo ai condomini di trattenere una ritenuta d’acconto del 4% sui pagamenti effettuati a favore di soggetti che svolgono lavori di appalto e opera nell’immobile a decorrere dal 1° 2007, aventi ad oggetto interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.

La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi costituiscono redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ossia “redditi diversi”, di cui all’art~67, comma 1, lett. i, del D.P.R. 917/1986).


CHI LA VERSA


L’incombenza di versare la ritenuta spetta all’amministratore del condominio o supercondominio, o facoltativamente da uno qualunque dei condomini qualora non fosse obbligatoria la figura dell’amministratore (Condomini con non più di quattro condomini).


QUANDO SI VERSA


La ritenuta d’acconto deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della prestazione.




COME SI VERSA


La ritenuta d’acconto si versa tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:


  • 1019 se il percipiente è soggetto IRPEF


  • 1020 se il percipiente è soggetto IRES


CHI E’ ESCLUSO


Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta, i corrispettivi relativi a:

  • forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
  • contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e deposito;
  • attività di lavoro autonomo anche occasionale, assoggettati alla ritenuta ai sensi dell’ art. 25.
  • Attività con adozione di regimi soggetti ad imposta sostitutiva all’IRPEF




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