Studio Cremonesi - Villa


Vai ai contenuti

Antiriciclaggio

In Evidenza

aggiornato il 09/09/2008

Le violazioni all’uso di moneta contante: nuovo limite dal 24 giugno


Torna ad essere di 12.500 € il limite entro il quale è possibile effettuare pagamenti in contanti o con assegni trasferibili.
Come previsto dall’art. 1, DL n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi complessivamente superiori a € 12.500 (il limite non assume rilevanza se una delle parti è una banca o le Poste).
L’art. 7, D.Lgs. n. 56/2004 prevede(va) a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, ecc. e, dal 23.2.2006, anche consulenti tributari non iscritti in Albi e società di servizi del settore contabile/tributario) l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) le violazioni all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Ora nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2007, emanato in attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE, il Legislatore ha previsto, in particolare:

  • la riduzione del limite per i trasferimenti in contante a € 5.000;
  • la decorrenza del nuovo limite dal 30.4.2008.

L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone infatti il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro contante se l’importo “dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.”
Innanzitutto va sottolineato che, rispetto al precedente limite (superiore a € 12.500), il nuovo limite riguarda importi pari o superiori a € 5.000.
La sensibile riduzione del limite, come desumibile dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, è stata motivata “sulla base dell’esperienza maturata negli anni, e del fatto che l’utilizzo del denaro contante continua a rappresentare, in Italia, una quota elevata dei mezzi di pagamento ..”.
Nell’ambito della quotidiana attività di gestione delle contabilità per conto terzi è necessario “monitorare” le seguenti fattispecie effettuate in contanti:

  • pagamenti di fatture;
  • finanziamenti soci-società;
  • distribuzioni di utili ai soci.


Si ritiene utile che il professionista/società di servizi informi i propri clienti in merito all’entrata in vigore del nuovo limite e all’obbligo imposto allo stesso di comunicare eventuali infrazioni “scoperte” nell’esercizio dell’attività di tenuta della contabilità.
Il nuovo limite si applica anche alle c.d. ”operazioni frazionate”, intendendo per tali le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite di € 12.500, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
Va tenuto presente comunque che in base alla definizione di operazione frazionata contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 231/2007 resta ferma la sussistenza della stessa “quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
In merito al riferimento “complessivamente” è opportuno richiamare l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere 12.12.95, n. 1504, secondo il quale in presenza di una pluralità di trasferimenti relativi alla medesima operazione, effettuati nel citato periodo di 7 giorni, singolarmente di importo inferiore a € 12.500, ma complessivamente per un ammontare pari o superiore a tale limite, non trova applicazione il divieto nel caso in cui il frazionamento sia connaturato all’operazione posta in essere (ad esempio, un contratto di somministrazione), o sia la conseguenza di uno specifico accordo tra le parti (ad esempio, per un pagamento rateale).
Tuttavia lo stesso Consiglio di Stato sottolinea che rimane “.. impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta ..”.

Non potrà evitare del tutto le sanzioni chi, tra il 30.04 e il 24.06, ha pagato in contanti o staccato assegni trasferibili per somme sopra i 5.000 euro ma sotto i 12.500 euro. È infatti intenzione del Ministero dell’Economia applicare le sanzioni minime. Stanno partendo in questi giorni, con la notifica delle contestazioni, le procedure a carico di chi ha violato i limiti più stringenti dettati dal D. Lgs. 231/2007 ma già attenuati dalla manovra d’estate.

LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Come sopra accennato i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono effettuare una specifica comunicazione al MEF delle infrazioni all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Come previsto dall’art. 50, D.Lgs. n. 231/2007, la comunicazione in esame va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui gli stessi, “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni”, hanno avuto notizia delle citate infrazioni.
Il Dipartimento del Tesoro con uno specifico Decreto al fine di “conferire la delega a livello locale di alcune delle attribuzioni in materia antiriciclaggio al fine di rafforzare l’efficacia sul territorio del sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio” , a decorrere dal 15.5.2005, ha previsto che l’esercizio delle funzioni in materia di sanzioni antiriciclaggio limitatamente alle violazioni in esame di importo non superiore a € 250.000, è demandato alle Direzioni Provinciali dei servizi vari.

VIOLAZIONE LIMITE UTILIZZO CONTANTE

valore non superiore a € 250.000, destinatario segnalazione: Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione.
valore superiore a € 250.000, destinatario segnalazione: Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura, via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA.

La Direzione provinciale competente a ricevere la predetta comunicazione va individuata secondo la seguente ripartizione regionale:

REGIONI DIREZIONE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA D.P.S.V. di GENOVA
Via Urbano Rela, 8 – 16151 Genova

LOMBARDIA D.P.S.V. di MILANO
Via Zuretti, 34 – 20125 Milano

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA D.P.S.V. di VERONA
Lungadige Capuleti, 11 – 37122 Verona

EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE D.P.S.V. di BOLOGNA
Viale Aldo Moro, 68 – 40127 Bologna

LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA D.P.S.V. di ROMA
Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 Roma

CAMPANIA, BASILICATA D.P.S.V. di NAPOLI
Centro direzionale Isola F8
Via Francesco Lauria, 80 – 80100 Napoli

PUGLIA, MOLISE D.P.S.V. di BARI
Via Demetrio Marin, 3 – 70125 Bari

CALABRIA D.P.S.V. di CATANZARO
Via Gioacchino Da Fiore, 32 – 88100 Catanzaro

SICILIA D.P.S.V. di PALERMO
Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 Palermo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare 3.5.2006, n. 46213, ha chiarito che l’individuazione dell’Ufficio cui inviare la comunicazione in esame deve essere fatta seguendo i seguenti criteri:
1. entità della violazione.
In presenza di più violazioni segnalate con un unico atto non si deve effettuare la somma degli importi delle singole violazioni.
Infatti, anche se la somma totale delle diverse violazioni, singolarmente di importo non superiore a € 250.000, supera detto importo, la segnalazione va comunque inviata alla competente Direzione Provinciale;
2. territorialità della competenza.
Per l’individuazione della competente Direzione Provinciale va fatto riferimento al luogo in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso in cui, sulla base dei dati in possesso del soggetto tenuto alla comunicazione, non è possibile determinare il luogo di effettuazione della violazione, si deve fare riferimento al luogo in cui la stessa è stata accertata.

IL REGIME SANZIONATORIO
La violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante sopra esaminata è punita con la sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Si evidenzia che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione.

CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
La contestazione delle violazioni in esame, come previsto dall’art. 60, D.Lgs. n. 231/2007, è effettuata ai sensi della Legge n. 689/81; all’irrogazione delle sanzioni provvede con Decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Alle violazioni di importo non superiore a € 250.000 è applicabile quanto previsto dall’art. 16, Legge n. 689/81, soltanto però a favore del soggetto che ha eseguito/ricevuto il pagamento (non è prevista l’oblazione in caso di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati).
Pertanto, semprechè il soggetto non abbia usufruito del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti, se si provvede al pagamento entro 60 giorni dalla contestazione è possibile pagare il minore importo fra:
a) un terzo del massimo della sanzione edittale;
b) il doppio del minimo.


Studio Cremonesi - Villa, via Tellini E. n.7, 20155 Milano (MI) Tel.: 02/33609957 - 02/34599551 Fax.: 02/34930067, C.F. e P.I.: 03838750960 | admin@studiocv.it

Torna ai contenuti | Torna al menu